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Sei qui: Home > Normative > Indice D.P.R. 10/09/1990, n. 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" > Capo 6

ART. 40
La consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati, a norma dell'art. 32 del testo unico delle leggi sulla
istruzione superiore, approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, all'insegnamento ed alle indagini scientifiche
deve avvenire dopo trascorso il periodo di osservazione prescritto dagli articoli 8, 9 e 10.
Ai cadaveri di cui al presente articolo deve essere sempre assicurata una targhetta che rechi annotate le generalità.

ART. 41
I direttori delle sale anatomiche universitarie devono annotare in apposito registro le generalità dei deceduti, messi a loro
disposizione a norma dell'art. 40, indicando specificatamente, per ciascuno di essi, lo scheletro, le parti ed organi che
vengono eventualmente prelevati per essere conservati a scopo di dimostrazione, studio e ricerca sia negli istituti anatomici
che nei musei anatomici, debitamente autorizzati, sia presso altri istituti universitari ed ospedalieri che ne facciano richiesta
scritta agli istituti anatomici.
Il prelevamento e la conservazione di cadaveri e di pezzi anatomici, ivi compresi i prodotti fetali, devono essere di volta in volta autorizzati dall'Autorità Sanitaria Locale semprechè nulla osti da parte degli aventi titolo.
I musei anatomici devono essere aperti agli studiosi, ai quali può essere concessa la facoltà di avere a disposizione i pezzi
anatomici per un tempo determinato.

ART. 42
Dopo eseguite le indagini e gli studi, i cadaveri di cui all'art. 40, ricomposti per quanto possibile, devono essere consegnati
all'incaricato del trasporto al cimitero.

ART. 43
Il coordinamento sanitario dell'Unità Sanitaria Locale, su richiesta scritta dei direttori delle sale anatomiche, può autorizzare la consegna all'istituto universitario di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.
Le ossa, elencate su regolare verbale di consegna, sono prese in carico dal direttore della sala anatomica, che ne disporrà a
scopo didattico e di studio.
In nessun altro caso è permesso asportare ossa dai cimiteri. È vietato il commercio di ossa umane.

 

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