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Sei qui: Home > Normative > Indice D.P.R. 10/09/1990, n. 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" > Capo 15

ART. 76
Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.

I loculi possono essere a più piani sovrapposti.
Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi
prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.

Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato.
Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere
in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.

I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.
La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.

È consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente
le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da
rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

ART. 77
Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo
quanto disposto dagli articoli 30 e 31. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a
fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione.

 

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