|
|
Sei qui: Home > Normative > Indice D.P.R. 10/09/1990, n. 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" > Capo 1ART. 1 Nel caso di morte di persona cui siano somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo di L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità La denuncia della causa di morte, di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dal Comune ove è avvenuto il decesso all'Unità Sanitaria Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una Unità Sanitaria Locale diversa da quella ove è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte all'Unità Sanitaria Locale di residenza. Nel caso di Comuni comprendenti più Unità Sanitarie Locali, tali comunicazioni sono dirette a quella competente ai sensi del Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ogni Unità Sanitaria Locale deve istituire e tenere Nel caso di Comuni comprendenti più Unità Sanitarie Locali la regione, entro un anno dalla data di entrata in vigore Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche. ART. 2 ART. 3 ART. 4 Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato. I medici necroscopi dipendono per tale attività dal coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale che ha provveduto alla loro La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli ART. 5 Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'Unità Sanitaria Locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura. ART. 6 ART. 7 Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intra uterina e che all'ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Unità Sanitaria Locale. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home | Forum | Dove siamo | Normative | Contattaci | Faq | Ricerca | Mappa del Sito |
| SLAF s.r.l Zona industriale Via J. Watt, 6 Tel. 070 84 60 79 Fax 070 84 62 65 09047 Selargius (Cagliari) - P.I. 01287230922 |
| Sito Internet realizzato da Studio Easy Web - Siti Cagliari |
| |